La sezione Co.Re.Di. nasce con l'intento di studiare la normativa e la casistica in materia di responsabilità disciplinare notarile, anche al fine di evidenziare criticità e prospettive di riforma.

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CO.RE.DI. DELLA LOMBARDIA - N. 239/2022 RG - N. 247 REG. DECISIONI - N. 32/2024 - DECISIONE DEL 10.10.2022- PROT. N. 88/2022

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ARTT. 147, lettera a), della 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile),

CAPI D'IMPUTAZIONE:

Con richiesta del 08.06.2022 n. 0000670 di Prot., iscritta a ruolo in data 10.06.2022 al n. 88/2022 di Prot. Gen. e al n. 239 del Ruolo dei procedimenti disciplinari, Il presidente del CND, previa delibera del Consiglio, ha chiesto l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del notaio per violazione dell'articolo 147, lettera a), LN per aver compromesso con la sua condotta la sua reputazione individuale e, di conseguenza, il prestigio della classe notarile. La richiesta di avvio di procedimento disciplinare è maturato nel CND a seguito di esposto presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Nell'esposto, il Consiglio esponeva che con due diverse istanze, ciascuna supportata da copia autentica dello stesso atto - stipulato dallo stesso notaio nella stessa data e con lo stesso numero di repertorio - ma con contenuto parzialmente diverso veniva chiesto, rispettivamente:

1) con la prima istanza l'iscrizione nella sezione speciale di una SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) benefit;

2) con la seconda istanza l'iscrizione nella sezione speciale di una SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA) benefit.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati respingeva entrambe le istanze, in quanto, per la prima istanza, dopo il 01.01.2018 non è più possibile esercitare la professione di avvocato nella forma di STP ma solo nella forma della STA ed entrambe le istanze erano state presentate sulla base del medesimo atto notarile presentate in copie autentiche, attestate come tali dal notaio, aventi contenuto parzialmente difforme tra loro.

Il COA pertanto chiedeva chiarimenti. Successivamente la seconda istanza veniva integrata con attestazione sottoscritta dal notaio con la quale il professionista si assumeva l'esclusiva responsabilità dell'accaduto, giustificando l'anomalia con un errore materiale nella redazione del titolo digitale.

A seguito di istruttoria presso il Registro delle Imprese, il COA verificava la presenza di tre diversi adempimenti camerali (per una STP, per inizio di attività di società già esistente, per una STA), con deposito di due distinti atti, con stessi numeri di repertorio, raccolta, registrazione ma con contenuto parzialmente diverso. Il COA pertanto decideva di presentare il summenzionato esposto al CND ed un esposto presso la competente Procura della Repubblica.

Il CND dunque chiedeva al notaio di fornire entro 10 giorni dalla richiesta le proprie controdeduzioni; il notaio rispondeva attribuendo le ragioni ad un errore materiale nella formazione del titolo digitale, formato erroneamente sulla base di una bozza poi modificata. Il CND riteneva non sufficiente le motivazioni esposte dal notaio, richiedendo alla COREDI l'avvio di un procedimento disciplinare; in particolare, nella richiesta veniva evidenziato che la condotta del notaio dovesse essere qualificata come illecito di pericolo, da valutarsi in astratta, a prescindere da danni e pregiudizi concreti. In particolare la creazione di copie autentiche difformi del medesimo atto lede il principio della certezza del diritto, con violazione dell'articolo 147, lettera A), LN, con compromissione della reputazione del notaio e del prestigio della classe notarile

MEMORIE DIFENSIVE:

Il notaio si difendeva in giudizio adducendo quanto segue:

- la pratica era particolarmente complessa e delicata;

- sono state redatte diverse versioni degli atti, a seguito di cambi di valutazione ed intenzioni da parte dei clienti;

- l'errore nella formazione del titolo digitale ha dunque natura materiale e non giuridica;

- la violazione dell'articolo 147 LN presuppone una violazione sistematica e non occasionale delle norme deontologiche.

Il Collegio giudicante della COREDI riteneva non manifestamente infondato l'addebito e fissava la data per la discussione.

Con memoria difensiva, il notaio si rifaceva a quanto già esposto, con ulteriore richiamo alla sentenza della Cass. SSUU 25457/2017, in quanto, trattandosi di comportamento isolato ed occasionale e comunque lieve debba essere sanzionato con l'avvertimento o, al massimo, con la censura (rispettivamente ex art. 136, comma 1 e 2 LN), argomentando in particolare in base:

A) alla spontanea ed integrale riparazione dell'errore, con eliminazione delle conseguenze;

B) all'assenza di un danno concreto;

C) all'applicazione delle circostanze attenuanti, ex art. 144 LN.

DECISIONE

Il Collegio giudicante ribadisce che il rilascio di copie autentiche costituisce un'attività essenziale del notaio, caratterizzante il ruolo di pubblico ufficiale, tutore della legalità nelle materie a lui affidate

Interessante inoltre è anche la "classificazione" degli errori nella copia dell'atto: nel valutare la responsabilità del notaio va valutato il tipo di errore, se avente ad oggetto elementi secondari e marginali dell'atto oppure, come nel caso di specie, elementi centrali come l'oggetto dell'atto (nella specie, il diverso tipo sociale). Infatti il Collegio giudicante ritiene comunque verificatasi una lesione della fede pubblica e dell'affidamento di terzi.

La COREDI dunque riconosce la violazione dell'articolo 147, lettera A) LN, riconosce l'attivazione del notaio per la riparazione delle conseguenze dannose della violazione e dunque il diritto alle circostanze attenuanti, con conseguente sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria, ex art. 138 bis, comma 1, LN. La COREDI dunque infligge una sanzione di euro 10.000.

 

 

 

CO. RE. DI. DELLA LOMBARDIA N 2392022 RG N 247 REG DECISIONI N 322024 DECISIONE DEL 10 10 2022 PROT N 882022 Pdf
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CO.RE.DI. DEL TRENTINO- ALTO ADIGE, FRIULI - VENEZIA GIULIA E VENETO - N. 02/2022 RG - N.01/2022 RC - DECISIONE DEL 22.11.2022 -PROT.N. 116/2022

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ARTT. 138 bis, comma 1, della 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), in relazione alla violazione degli artt. 2463, comma 2, n. 5, 2464, commi 5 e 6 e 2465, comma 1, c.c.; 28, primo comma, 1, della L. 16 febbraio 1913, n. 89, in relazione alla violazione dell'art. 48 della L. 16 febbraio 1913, n. 89 oppure degli artt. 1325, comma 1, n. 2, c.c. e 1418 c.c. e 47, comma 2, della L. 16 febbraio 1913, n. 89; 48, a) e 50 del Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall' art. 147, lett. a) o b), della L. 16 febbraio 1913, n. 89.

CAPI D'IMPUTAZIONE:

Il Consiglio Notarile e l'Archivio Notarile hanno rilevato, tra l'altro, le seguenti criticità disciplinari e deontologiche;

- nei verbali di assemblea di società a responsabilità limitata ... la carenza assoluta nella descrizione dell'oggetto dell'opera conferita e l'inidoneità della polizza assicurativa a garantire effettivamente il valore conferito e, quindi, la solvibilità del capitale sottoscritto e versato atti averso il conferimento dell'opera;

- negli atti pubblici senza testimoni ....tutti relativi a costituzioni di servitù senza corrispettivo, la nullità per mancanza della forma dell'atto pubblico con testimoni e, perciò, per violazione dell'art. 48 L.N., trattandosi di donazioni per assenza del sinallagma contrattuale oppure la loro nullità per mancanza della causa o, più precisamente, della “expressio causae“, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418, secondo comma, c.c.;

-nell'atto pubblico con testimoni di “CESSI0NE GRATUITA” ... “senza corrispettivo” la nullità per mancanza della causa o, più precisamente, della “expressio causae”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418, secondo comma, c.c.;

- nell'atto pubblico con testimoni di “TRASFERIMENTO DI QUOTE  ....“senza alcun corrispettivo e senza spirito di liberalità” la non chiara individuazione della causa, non esistendo nel nostro sistema giuridico una ’causa familiare” che sorregga un contratto. Pertanto il contratto va riqualificato come donazione, che è valida, in quanto ci sono i testimoni. Ma ancora una volta si evidenzia il “modus agendi” scorretto del Notaio, che immette nel sistema giuridico contratti, che alterano l'affidabilità dei Registri Immobiliari, di cui il Notaio dovrebbe essere il primo custode;

-  nella scrittura privata autenticata...di “ATTO DI ASSENSO A ESTINZIONE DI SERVITU”, l'assenza di corrispettivo, di testimoni e di indicazione della causa.

 

MEMORIE DIFENSIVE:

il Notaio ha fornito le seguenti precisazioni e risposte alla richiesta di chiarimenti e precisazioni da parte della Conservatrice dell’Archivio Notarile:

  • dal verbale di aumento del capitale sociale e dalla perizia di stima allo stesso allegata risultavano la durata della prestazione d'opera, di tre anni, con decorrenza dal 22 marzo 2018 al 22 marzo 2021 ed il valore, attraverso il richiamo a1 Contratto Collettivo Nazionale PUBBLICI ESERCIZI/RISTORAZIONE/TURISMO;
  • la polizza assicurativa era stata stipulata con le Assicurazioni Generali ed era una polizza vita a tutela della salute e quindi dell'attività lavorativa conferita nell'impresa. D'altra parte le Compagnie di Assicurazione non garantiscono una prestazione lavorativa genericamente intesa, ma vicende (e non tutte) che possono riguardare il prestatore d'opera;
  • la causa dell'atto ... è rappresentata dalla necessità di regolamentare la servitù prima della successiva vendita contenuta nello stesso atto;
  • la causa dell'atto...è rappresentata dall'interesse economico della Parrocchia di definire i rapporti di vicinato ed evitare contestazioni future di natura urbanistica nel caso di mutamento degli attuali proprietari;
  • la causa dell’atto...     è rappresentata dai buoni rapporti di vicinato e da collaborazione lavorativa;
  • la causa dell'atto ....è rappresentata dall'interesse economico delle Parti di estinguere una servitù costituita per un'opera che non verrà più realizzata;
  • la causa dell'atto ....è rappresentata dall'interesse dell'erede di rispettare la volontà della ”de cuius”, adempiendo ad un'obbligazione naturale;
  • la causa dell'atto....  è rappresentata dall'interesse dei coeredi di regolamentare i rapporti sorti in dipendenza della successione in morte del Signor (omissis), senza che ci fosse alcuna lite attuale o potenziale che giustificasse una transazione;
  • non esiste un onere formale di indicare espressamente la causa di un negozio giuridico, mancando una disposizione normativa in tal senso; l'esposizione degli scopi concretamente seguiti dalle Parti incide solo sul piano probatorio e non sulla validità dell'atto traslativo (Cassazione 31 maggio 2003 - 8827). Spetta al giudice individuare la natura dell'atto anche con elementi estranei allo stesso per sancirne la validità o la nullità.
  • Nessuno degli atti sopra menzionati richiede la presenza obbligatoria dei testimoni; in alcuni casi la loro presenza è stata richiesta in sede di stipula solo per motivi di opportunità;".

DECISIONE

La Commissione  esclude la responsabilità del notaio in riferimento al conferimento di prestazioni d'opera in srl, in quanto dalla perizia di stima risultavano sia la durata che l'oggetto della prestazione.

Accoglie le tesi del Consiglio Notarile per quanto concerne, invece, la nullità degli atti gratuiti  per mancanza della forma dell'atto pubblico con testimoni e per mancanza della causa; in particolare viene negata l'esistenza di un'autonoma "causa familiae" nel sistema giuridico italiano, nonchè l'esistenza di una causa autonoma avente ad oggetto i buoni rapporti di vicinato e la collaborazione lavorativa. Per quanto riguarda la quantificazione della pena, la Commissione evidenzia che il Notaio ...                  è stato già condannato in modo definitivo da questa Co.Re.Di., sia pure per altri illeciti, con i provvedimenti n. 15/2016 Reg. Gen. del 3 marzo 2017, n. 1/2019 Reg. Gen. del giorno 11 giugno 2019 e n. 9/2019 Reg. Gen. del 14 gennaio 2020 e quindi l'attenuante invocata non è compatibile con la rilevata sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero incapacità di attenersi alle norme.

Per tali motivi, la Co.re.di. "Accerta la sussistenza di taluno degli illeciti contestati e, tenuto conto della recidiva specifica, condanna l'incolpato:

- alla sanzione della sospensione per complessivi sette mesi, di cui sei mesi per la violazione degli artt. 1325, n. 2, c.c. e 1418, comma 2, c.c. (e più precisamente due mesi per ognuna delle tre infrazioni)

- ed un mese per la violazione dell'art. 147, lett. b) con riferimento alla violazione dell'art. 50, lett. a), del Codice deontologico dei Notai."

CO.RE.DI. DEL TRENTINO- ALTO ADIGE, FRIULI - VENEZIA GIULIA E VENETO - N. 02/2022 RG - N.01/2022 RC - DECISIONE DEL 22.11.2022 -PROT.N. 116/2022
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