I commenti a sentenza sono commenti brevi e sintetici, senza note a margine, di pronunce giurisprudenziali, utili per un consulto rapido ed immediato.

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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA 22-03-2025, N. 7634 - OBBLIGO DI TRASCRIVERE PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Nel caso di specie Unicredit Banca S.p.A. ha citato in giudizio Fabio Oppicelli, Pierina Scasso e Continental S.r.l. per dichiarare l'inefficacia della trascrizione di un contratto preliminare di compravendita risalente al 2009. Il creditore pignoratizio sosteneva che l'atto definitivo fosse stato trascritto oltre il termine stabilito (un anno) e pertanto, la trascrizione del preliminare non poteva fungere da prenotazione della trascrizione del contratto definitivo.

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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA 18 FEBBRAIO 2025, n. 4137-IRREPERIBILITA' DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Con una recente ordinanza la Sezione II della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’irreperibilità del testamento olografo ribadendo il consolidato orientamento per cui lo smarrimento della scheda olografa, anche laddove se ne provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione del testamento stesso[1]. Pertanto, incombe su chi ha interesse alla sua conservazione l'onere di provare che esso fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che quest’ultimo non ebbe intenzione di revocarlo ai sensi dell’art. 684 c.c.

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RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL NOTAIO: IL PROFESSIONISTA È RESPONSABILE DEI DANNI CAGIONATI A TERZI EX ART. 2043 C.C. PER ANNOTAZIONE ILLEGITTIMA DI CANCELLAZIONE DI IPOTECA, SECONDO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, 09.01.2025, N. 486

La sez. III civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 9 Gennaio n.486, si è pronunciata su un caso avente ad oggetto una serie di trasferimenti di crediti garantiti da ipoteca su immobili, a seguito di ogni cessione di credito tutte le parti hanno correttamente provveduto alla relativa annotazione di cui all’art. 2843 c.c. A seguito dell’ultima cessione di credito, il cedente (una banca) ha prestato il proprio consenso alla cancellazione dell’annotazione in quanto l’ipoteca non sarebbe stata oggetto di cessione. La parte che ha acquistato il credito privo di garanzia ipotecaria ha dunque citato in giudizio il cedente e il notaio rogante per aver consentito la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile, nonostante l'annotazione della cessione del credito.

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